IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA e con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; Visto il successivo comma 60 della citata legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 e' finalizzato ai seguenti interventi: a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorita' per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalita' del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo; Visto altresi', il comma 61 della medesima legge n. 160 del 2019, il quale prevede che per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 160 del 2019, sono individuate le modalita' e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 160 del 2019, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, e' composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalita' di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate, prevedendo, altresi', che al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente; Ritenuto di dover dare attuazione ai richiamati commi da 59 a 61 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019; Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come sostituito dall'art. 1, comma 310, della citata legge 160 del 2019, il quale prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca; Considerata la necessita' di prevedere criteri di assegnazione differenziati per i progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia, rispetto ai progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per i servizi alle famiglie; Ritenuto opportuno, pertanto, ripartire le risorse disponibili di cui al richiamato art. 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019, tra le suddette due finalita'; Valutata l'opportunita', al fine di assicurare la priorita' dell'assegnazione dei finanziamenti alle strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, identificare i comuni interessati attraverso l'indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), calcolato dei dati resi disponibili dall'ISTAT (https://www.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori) ed, in particolare, i comuni che presentano un indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM) superiore o uguale a 100,0 - di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto - in considerazione della numerosita' degli enti ricadenti nella richiamata soglia; Valutata, altresi', l'opportunita' di estendere la richiamata priorita' di assegnazione ai comuni capoluogo di provincia, integrando il predetto Allegato 1; Ritenuto necessario, al fine di assicurare ai comuni una corretta programmazione delle risorse, prevedere l'assegnazione dei contributi su base pluriennale; Considerata l'esigenza di chiarire che in caso di risorse non assegnate, non utilizzate o revocate si procede allo scorrimento delle graduatorie valide pro tempore e che tale principio e' applicabile a tutte le procedure previste per le varie annualita' dal comma 59 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 recante «Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»; Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 con il quale concordano sulla necessita' di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato «(...) al collegamento dei propri sistemi informativi per lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonche' il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; Considerato che, ai sensi del comma 61 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'affidamento dei lavori, e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Asili nido - LB 2020 - comma 61»; Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 16 ottobre 2020 sul presupposto che l'attribuzione delle risorse rispetti il 60% a favore dei progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia ed il 40% agli altri comuni non ricompresi nella predetta categoria; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalita' e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. 2. Per il quinquennio 2026-2030 e per il quadriennio 2031-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro e non oltre sei mesi precedenti il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto.